L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il documento che descrive le prestazioni energetiche di un edificio o di una singola unità immobiliare. In Lombardia la sua redazione è obbligatoria in diversi casi ben precisi, sia in ambito edilizio che immobiliare.
Vediamo quando è necessario l’APE e in quali situazioni deve essere redatto, consegnato o allegato.
L’APE è obbligatorio alla chiusura dei lavori quando l’intervento è stato autorizzato tramite SCIA o Permesso di Costruire presentati dal 1° gennaio 2016, nei seguenti casi:
Nuova costruzione
Demolizione e ricostruzione
Ampliamenti volumetrici superiori al 15% oppure oltre i 500 m³
Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti con incremento superiore al 15% o 500 m³
Ristrutturazione importante di primo livello
Ristrutturazione importante di secondo livello
In questi casi l’APE è parte integrante della documentazione di fine lavori e certifica le prestazioni energetiche dell’edificio realizzato o ristrutturato.
L’APE è obbligatorio per:
Edifici utilizzati da Pubbliche Amministrazioni e con superficie utile superiore a 250 m²
Aperti al pubblico e con superficie utile superiore a 250 m²
L’obbligo è in vigore dal 19 agosto 2015.
In questi casi l’APE deve essere redatto e messo a disposizione dell’utenza.
L’APE è richiesto anche in presenza di specifici contratti relativi alla gestione energetica degli edifici:
Contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi a edifici pubblici o privati (obbligo dal 1° gennaio 2008)
Contratti di gestione degli impianti termici di climatizzazione per edifici pubblici o quando il committente è un soggetto pubblico (obbligo dal 15 gennaio 2009)
In questi casi l’APE serve come riferimento per valutare le prestazioni energetiche dell’edificio oggetto del contratto.
L’APE è obbligatorio in caso di trasferimento a titolo oneroso, quindi:
Vendita di interi edifici
Vendita di singole unità immobiliari
Dal 1° luglio 2009, l’APE deve essere:
Redatto
Consegnato all’acquirente
Allegato all’atto di compravendita
La mancanza dell’APE può comportare sanzioni e problemi in fase di rogito.
L’APE è obbligatorio anche per:
Contratti di locazione soggetti a registrazione
Locazioni finanziarie
Affitti di azienda comprensivi di immobili
L’obbligo è in vigore dal 1° luglio 2010.
In questi casi l’APE deve essere redatto, consegnato al conduttore e allegato al contratto.
Dal 1° gennaio 2012, l’APE è obbligatorio anche per:
Annunci immobiliari commerciali
Avvisi di asta pubblica
Bandi di vendita o locazione di beni pubblici
Qualsiasi pubblicazione finalizzata alla vendita o all’affitto di edifici
Negli annunci devono essere indicati almeno gli indici di prestazione energetica e la classe energetica dell’immobile.
In Lombardia, e in generale in Italia, l’APE è uno strumento fondamentale che accompagna l’edificio dalla progettazione alla compravendita, fino alla gestione e alla locazione. Capire quando è obbligatorio evita errori, sanzioni e ritardi nelle pratiche edilizie o immobiliari.
Affidarsi a un termotecnico abilitato garantisce un APE corretto, conforme e utile anche per valutare eventuali interventi di miglioramento energetico.